Il Regolamento (UE) 2023/1545 è già in vigore da tempo e il periodo transitorio sta entrando nella sua fase decisiva: le aziende sono ora chiamate a verificare il reale stato di adeguamento del proprio portafoglio prodotti. Per le sostanze interessate, il regolamento prevede scadenze precise per l’immissione e la permanenza sul mercato dei prodotti non conformi, con il termine finale fissato al 31 luglio 2028.
Contesto normativo
Con il Regolamento (UE) 2023/1545, la Commissione Europea ha aggiornato in modo significativo la disciplina sugli allergeni delle fragranze nei prodotti cosmetici, modificando l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.
L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare persone già sensibilizzate, aumentando la trasparenza in etichetta e introducendo nuovi obblighi di etichettatura per un numero più ampio di allergeni. Il provvedimento rappresenta uno dei più rilevanti aggiornamenti degli ultimi anni in materia di etichettatura cosmetica e sicurezza degli ingredienti, con un impatto trasversale su formulazione, packaging, dossier tecnici e supply chain.
Riassunto delle principali novità
Il Regolamento introduce cambiamenti concreti e operativi:
- Estensione significativa della lista di allergeni da dichiarare: si passa da 26 a 82 sostanze.
- Aggiornamento delle voci dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.
Le aziende devono quindi rivedere non solo le etichette, ma anche le informazioni di composizione e la documentazione tecnica lungo tutta la filiera, per garantire coerenza tra formula, dossier ed etichetta.
Il regolamento prevede un periodo transitorio:
- Dal 31 luglio 2026: obbligo di immissione sul mercato solo di prodotti conformi.
- Dal 31 luglio 2028: divieto di messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.
Questo significa che, entro il 2028, tutti i prodotti già presenti sul mercato dovranno essere completamente adeguati, senza possibilità di smaltire scorte non conformi oltre tale data.
Impatto per le aziende
L’impatto operativo è ampio e coinvolge diverse funzioni aziendali:
Ricerca e sviluppo: verifica delle formule e possibile riformulazione per gestire allergeni critici.
Regulatory affairs: aggiornamento delle valutazioni di sicurezza e della documentazione tecnica.
Packaging e marketing: revisione delle etichette.
Supply chain: richiesta di documentazione aggiornata ai fornitori.
Anche se la scadenza del 2028 può sembrare lontana, l’adeguamento richiede tempo e pianificazione. È fondamentale avviare subito un percorso strutturato:
- Mappare il portafoglio prodotti per identificare quelli coinvolti.
- Richiedere ai fornitori dati aggiornati sugli allergeni presenti nelle fragranze.
- Verificare le concentrazioni rispetto alle soglie.
- Pianificare eventuali riformulazioni.
- Aggiornare le etichette e verificare la conformità degli artwork.
- Revisionare il PIF e le valutazioni di sicurezza.
- Coordinare le tempistiche tra produzione, marketing e regulatory
Allergeni REG. (UE) 2023/1545
Aggiornamento All. III Reg. (CE) n. 1223/2009
-82 allergeni.
– Soglie da dichiarare: 0,001% leave-on / 0,01% rinse-off.
Deadline immissione sul mercato: 31 luglio 2026.
Deadline messa a disposizione sul mercato: 31 luglio 2028.
Impatto su etichetta, formula e documentazione tecnica.
Hai già verificato l’impatto del Regolamento sui tuoi prodotti? Ti aiutiamo a pianificare gli aggiornamenti necessari entro le scadenze previste