Allergeni: regole UE e scadenze

Il Regolamento (UE) 2023/1545 è già in vigore da tempo e il periodo transitorio sta entrando nella sua fase decisiva: le aziende sono ora chiamate a verificare il reale stato di adeguamento del proprio portafoglio prodotti. Per le sostanze interessate, il regolamento prevede scadenze precise per l’immissione e la permanenza sul mercato dei prodotti non conformi, con il termine finale fissato al 31 luglio 2028.

 Contesto normativo

Con il Regolamento (UE) 2023/1545, la Commissione Europea ha aggiornato in modo significativo la disciplina sugli allergeni delle fragranze nei prodotti cosmetici, modificando l’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

L’obiettivo è rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare persone già sensibilizzate, aumentando la trasparenza in etichetta e introducendo nuovi obblighi di etichettatura per un numero più ampio di allergeni. Il provvedimento rappresenta uno dei più rilevanti aggiornamenti degli ultimi anni in materia di etichettatura cosmetica e sicurezza degli ingredienti, con un impatto trasversale su formulazione, packaging, dossier tecnici e supply chain.

 Riassunto delle principali novità

Il Regolamento introduce cambiamenti concreti e operativi:

  • Estensione significativa della lista di allergeni da dichiarare: si passa da 26 a 82 sostanze.
  • Aggiornamento delle voci dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009.

Le aziende devono quindi rivedere non solo le etichette, ma anche le informazioni di composizione e la documentazione tecnica lungo tutta la filiera, per garantire coerenza tra formula, dossier ed etichetta.

Il regolamento prevede un periodo transitorio:

  • Dal 31 luglio 2026: obbligo di immissione sul mercato solo di prodotti conformi.
  • Dal 31 luglio 2028: divieto di messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.

Questo significa che, entro il 2028, tutti i prodotti già presenti sul mercato dovranno essere completamente adeguati, senza possibilità di smaltire scorte non conformi oltre tale data.

Impatto per le aziende

L’impatto operativo è ampio e coinvolge diverse funzioni aziendali:

Ricerca e sviluppo: verifica delle formule e possibile riformulazione per gestire allergeni critici.

Regulatory affairs: aggiornamento delle valutazioni di sicurezza e della documentazione tecnica.

Packaging e marketing: revisione delle etichette.

Supply chain: richiesta di documentazione aggiornata ai fornitori.

Anche se la scadenza del 2028 può sembrare lontana, l’adeguamento richiede tempo e pianificazione. È fondamentale avviare subito un percorso strutturato:

  • Mappare il portafoglio prodotti per identificare quelli coinvolti.
  • Richiedere ai fornitori dati aggiornati sugli allergeni presenti nelle fragranze.
  • Verificare le concentrazioni rispetto alle soglie.
  • Pianificare eventuali riformulazioni.
  • Aggiornare le etichette e verificare la conformità degli artwork.
  • Revisionare il PIF e le valutazioni di sicurezza.
  • Coordinare le tempistiche tra produzione, marketing e regulatory


Allergeni REG. (UE) 2023/1545
Aggiornamento All. III Reg. (CE) n. 1223/2009

-82 allergeni.
– Soglie da dichiarare: 0,001% leave-on / 0,01% rinse-off.

Deadline immissione sul mercato: 31 luglio 2026.
Deadline messa a disposizione sul mercato: 31 luglio 2028.
Impatto su etichetta, formula e documentazione tecnica.


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